il 9 maggio 2011 si è costituito in Sicilia l’Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale (EBiRFoP)
ART. 3 ccnl vigente
- ENTE BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE
1. Le Parti
firmatarie del presente CCNL confermano l’Ente Bilaterale Nazionale quale
strumento per affrontare problemi e bisogni dei lavoratori e degli organismi
formativi e supportare processi di cambiamento secondo quanto previsto dallo
Statuto dell’Ente, allegato n. 1, parte integrante del presente CCNL.
2. Le Parti si impegnano a favorire l’implementazione degli
Enti Bilaterali Regionali nelle Regioni nelle quali essi non siano ancora
operativi e danno mandato all’Assemblea Generale dei soci dell’EBiNFoP, ai
sensi dell’art. 7, alinea 10 dello Statuto, di promuovere allo stesso le
opportune modifiche tali da consentire alle Regioni che non costituiscono da
sole massa critica sufficiente, di aggregarsi tra loro o con le Regioni
viciniori, per la costituzione di Enti Bilaterali interregionali.
3. Ogni Ente Bilaterale Regionale costituito deve affiliarsi
all’Ente Bilaterale Nazionale versando la quota di affiliazione annuale
stabilita dallo Statuto di quest’ultimo.
4. La quota di
affiliazione versata annualmente da ogni Ente Bilaterale Regionale all’Ente
Bilaterale Nazionale per sottoscrivere il legame associativo e assicurare un
apporto al funzionamento dello stesso è
definita in 0,50 € a dipendente (DM10 del mese di dicembre).
5. Sono Soci Fondatori dell’Ente Bilaterale Regionale della
Formazione Professionale (EBiRFoP): - le Organizzazioni Regionali dei Sindacati
dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA,
UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL; - le
Associazioni Regionali degli Enti Formativi FORMA e CENFOP che hanno
firmato il CCNL-FP e/o gli
Enti/Associazioni che sono firmatarie del livello regionale del CCNL-FP.
6. L’Ente Bilaterale
Nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti
Bilaterali Regionali della Formazione
Professionale ed ha i seguenti scopi:promuovere studi e ricerche sul
settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione,
alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione
professionale; - monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore,
nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le
Parti sociali; - realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema
scolastico nazionale dell’istruzione ed i sistemi regionali di formazione
professionale; - promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle
norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per
l’accessibilità nei luoghi di lavoro; - recensire e diffondere esperienze
formative di eccellenza e buone pratiche; - attuare gli altri compiti che le
Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno
congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
7. Gli scopi di cui
ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che
applicano il CCNL.
8. L’ Ente Bilaterale Regionale ha le seguenti finalità:
- promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti
all’Ente Bilaterale, iniziative in materia di formazione continua e permanente,
riqualificazione
professionale, anche armonizzando i propri interventi con l’attività dei
fondi interprofessionali; - promuovere e
sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti, per i
lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito
accordo negoziale nazionale tra le Parti;
- promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della
salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla
legislazione e dalla contrattazione collettiva; - promuovere e sostenere la
realizzazione di seminari/convegni delle Parti sociali firmatarie del presente CCNL per la promozione e lo
sviluppo della Formazione Professionale regionale; - sostenere, attraverso un
fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e
metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all’ente bilaterale; - attuare gli altri compiti, anche con
l’istituzione di specifici fondi che le Parti, a livello di contrattazione
collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente
Bilaterale Regionale; - istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo
di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di
crisi aziendali.
9. La mancata
costituzione in una Regione dell’Ente Bilaterale Regionale, entro i termini previsti dal presente
articolo, impegna comunque i soggetti che in tale territorio operano e
applicano il presente CCNL al versamento della contribuzione fissata per la
costituzione dei fondi gestiti dagli Enti Bilaterali Regionali. Tale versamento
confluirà in un fondo istituito ad hoc dall’ Ente Bilaterale Nazionale che sarà
a disposizione dell’ Ente Bilaterale Regionale al momento della sua costituzione,
con lo storno dei costi sostenuti dall’ Ente Bilaterale Nazionale per lo
svolgimento dell’ attività di supplenza, opportunamente documentata.
10. La contribuzione
è fissata dalla contrattazione regionale nella misura minima dello 0,5% del
monte salari, versata da ogni soggetto
che applica il CCNL-FP all’Ente Bilaterale Regionale della regione di
competenza, per la costituzione dei due fondi di intervento: - fondo per la
formazione e gli interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza
di crisi aziendali; - fondo per la realizzazione di progetti di innovazione
tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro. Al primo fondo sarà
attribuita, di norma, una quota pari al
70% del ricavato, il restante 30% sarà destinato al secondo fondo. La
ripartizione tra i fondi potrà essere soggetta revisione. da parte della
contrattazione regionale e deliberata dall’Assemblea dei soci,
11. La contribuzione dovrà essere versata dai datori di
lavoro secondo cadenze stabilite dalla contrattazione regionale e recepita nel
regolamenti dell’Ente, in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e al 70% a
carico dei datori di lavoro. La quota percentuale è calcolata sull’imponibile
previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato,
ancorché a tempo determinato o a tempo indeterminato.
12. Ciascuno dei due
fondi individuati dovrà essere disciplinato da un apposito regolamento che ne
individuerà le modalità di impiego e di gestione.
13. Gli Enti
Bilaterali nazionale e regionali dovranno modificare le proprie finalità e
operatività in relazione alle modificazioni che si dovessero introdurre a
livello di contrattazione nazionale e
regionale.
14. Le Parti si
impegnano, a livello nazionale e regionale, a verificare i livelli di efficacia
ed efficienza dell’Ebinfop e degli Enti Bilaterali Regionali entro la vigenza
contrattuale e ad apportare le eventuali conseguenti modifiche contrattuali e
statutarie.