REGIONE SICILIA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
AI SENSI ART. 10 CCNL 94/97
Tra
Regione Sicilia OO.SS. di categoria CGIL-CISL-UIL Enti
Gestori
- COMMISSIONE BILATERALE Art.11
- ORARIO DI LAVORO Art. 31
- MISSIONI Art. 42
- DIRITTO DI INFORMAZIONE Art. 1
- PERMESSI Art. 39
- TRASFERIMENTI Art. 41
- ASSUNZIONI Art. 12
- MENSA Art. 20
- PARI OPPORTUNITA’ Art. 55
- IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
- AGGIORNAMENTO Art. 35
- PASSAGGI DI LIVELLO Art. 27
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Art. 53
- STRUTTURE OPERATIVE FORMATIVE Art. 7
COMMISIONE BILATERALE
(Art. 11)
Le parti convengono che la Commissione Bilaterale Regionale (C.B.R.)
preveda la presenza attiva dell'Assessorato Regionale del Lavoro, della
Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione, quale
organo erogatore e garante del servizio.
Pertanto è istituita d'intesa con l'Assessorato Regionale del Lavoro,
della Previdenza Sociale, della Formazione professionale e della Emigrazione le
Associazioni Regionali degli Enti Confap, Cenfop, Interefop, e le Organizzazioni
Firmatarie del CCNL e della Contrattazione Regionale CGIL-CISL~UIL, la
Commissione Regionale della Formazione Professionale. Detta commissione è
composta da:
- L'Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della
Formazione Professionale e della Emigrazione o da un suo delegato;
- sei rappresentanti delle Associazioni Regionali degli Enti Confap,
Cenfop, Interefop;
- sei rappresentanti delle 00.SS. CGIL, CISL, UIL.
La
partecipazione dell'Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale,
della Formazione professionale e della Emigrazione è intesa a verificare con le
parti la corretta applicazione del CCNL e degli accordi raggiunti in sede di
contrattazione decentrata.
Sono fatte salve le disposizioni di legge della Regione Siciliana vigenti
in materia di Formazione Professionale e gli accordi già raggiunti in sede di
contrattazione
ORARIO Dl LAVORO
(Art. 31)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del vigente CCNL e quanto
stabilito dalle attuali disp6sizioni assessoriali ed accordi regionali le parti
concordano che l'orario di lavoro dei formatori a tempo pieno è ripartito nel
seguente modo:
- ore annue di attività di docenza diretta, non superiore a 800 ore
programmate, con media settimanale di 22 ore e limite massimo di 24 ore. Detta
media si ottiene dividendo le 800 ore annue di docenza diretta per il numero
delle settimane intere lavorative programmate. In aggiunta a quanto previsto dal
punto 2 lettera A dell' art. 31 del vigente CCNL sono considerate attività di
formazione diretta:
- le ore di tutoraggio svolte a diretto contatto con le diverse utenze che
intervengono nello svolgimento dell'iter formativo (gruppo di classe e/o
singolo, aziendale, famiglie, ecc.);
- le ore di supplenza programmate ed effettivamente svolte;
- le ore programmate e non svolte a causa di godimento di permessi o
istituti contrattuali coperti da retribuzione (malattia, maternità, permessi
retribuiti, permessi sindacali, ecc).
Gli Enti Gestori, entro
30 giorni dall'avvio delle attività didattiche, trasmetteranno all'Assessorato
regionale del Lavoro, l'elenco del personale docente a Tempo indeterminato e a
Tempo Pieno impegnato:
- con incarico medio settimanale di docenza diretta pari a 20 ore
- con incarico di secondo istruttore
- con incarico di insegnante di sostegno
- 790 ore annue per attività previste nella declaratoria del formatore cosi
suddivise:
- 40 ore, elevabili a 120 annue d’intesa con le RSA/RSU, per le
sostituzioni. Dette ore concorrono alla determinazione delle 800 ore annue di
docenza se effettivamente svolte . L’utilizzazione delle stessa sarà concordata
con il Direttore del CFP e la RSA/RSU.
- ore annue di aggiornamento individuale inteso come diritto/dovere
all'autoformazione permanente, al godimento di crediti formativi spendibili per
l'aggiornamento della professionalità in base alla individuazione dei bisogni
propri del formatore e per la realizzazione dei progetti formativi indicati
dagli Enti, fruibili, su richiesta del formatore, all'interno e/o all'esterno
della sede formativa. I formatori sono comunque tenuti a presentare mensilmente
al Direttore del CFP apposita e dettagliata relazione sull'attività svolta;
· 80 ore annue di permessi
formativi per la partecipazione a:
- convegni e seminari attinenti al sistema formativo
regionale;
- attività di studio e ricerca per favorire l'incontro tra la
domanda e l'offerta di lavoro;
- progetti di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e
riconversione;
- attività di ricerca e/o sperimentazione ed integrazione tra il
sistema scolastico e il sistema di formazione professionale.
Dette ore possono essere utilizzate durante i periodi di
inattività corsuale, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione
Regionale.
I formatori sono tenuti a giustificare l'utilizzo attraverso la
presentazione di apposita relazione.
- da 390 a 310 ore annue per la partecipazione ai lavori degli
organi collegiali, ricevimento delle famiglie e quant'altro legato alla
predisposizione e svolgimento dell'attività formativa Detti lavori sono
programmati, d'intesa con il Direttore del CFP, dal collegio dei formatori . I
formatori in possesso dei requisiti (titoli, qualifiche professionali e crediti
formativi) possono utilizzare una parte delle 390 ore di cui sopra, per
l'esercizio delle funzioni articolate (progettazione, orientamento,
documentazione, analisi dei bisogni, valutazione, ecc.).I criteri per
l'individuazione delle quote di personale da avviare a tali funzioni sarà
definito in sede di contrattazione territoriale e/o aziendale a secondo della
complessità organizzativa dell'Ente. Tali attività, funzionali alla progressiva
trasformazione dei CFP in Centri o Agenzie Formative Polifunzionali,
costituiscono requisito per l'accesso al Fondo incentivi e credito formativo per
la progressione di carriera.
- Laddove l'attività formativa viene organizzata in percorsi
modulari l'orario di lavoro dei formatori è articolato secondo il progetto
formativo.
L'impegno orario settimanale delle ore
di disposizione dei formatori a tempo parziale è determinato dalla seguente
formula:
Ore settimanale di docenza diretta a tempo parziale: 22 x
14
L'impegno orario settimanale delle ore di disposizione così
determinato è arrotondato all'unità superiore per le frazioni decimali uguali o
superiori allo
0,5.
Nel confermare il diritto/dovere degli operatori
all'aggiornamento individuale e collegiale, le parti, con riferimento al punto C
dell'art. 3 l del vigente C.C.N.L. concordano che per il personale inquadrato
nelle aree dei servizi direttivi, amministrativi, tecnici ed ausiliari, l'Ente
predispone un piano programmato di utilizzo; in mancanza di ciò il suddetto
personale usufruirà, compatibilmente con le esigenze del centro, e comunque
nell'arco dell'anno formativo, delle 120 ore annue, così come disposto dall'art.
35 comma 2 del CCNL, anche fuori dalla sede formativa e senza alcun onere per
l'Amministrazione Regionale.
Sarà cura degli Ente, d'intesa con le OO.SS. firmatarie del
CCNL 94/97 e della contrattazione regionale, predisporre, all'avvio
dell'attività formativa, il piano di utilizzo di cui sopra.
Per gli operatori impegnati in più sedi operative ubicate nei
Comuni diversi, il tempo impiegato per il trasferimento da una sede ad un'altra
è considerato attività lavorativa a tutti gli effetti ed è computato secondo
quanto previsto dal punto D dell'art. 3 I del CCNL 94/97.Per i formatori che
prestano servizio esclusivamente agli allievi disabili l'attività di formazione
diretta è uguale a quella prevista per i formatori impegnati in Istituti di pena
o in comunità di recupero per ex tossicodipendenti, con un massimo di 600 ore
annue, fermo restando il monte ore annuo complessivo di 1590 ore.
I formatori chiamati a svolgere funzioni di sistema saranno di
norma, impegnati a tempo pieno in tale funzione
MISSIONI
(Art. 42)
Agli operatori con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed
ad orario pieno che per esigenze transitorie e contingenti vengono utilizzati
fuori della propria sede di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42
del vigente CCNL, compete il trattamento di missione.
Detto trattamento compete anche agli operatori che sono
temporaneamente impegnati, anche se parzialmente rispetto all'orario di lavoro
(li cui titolari, in attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione
e riconversione.
Per sede di lavoro si intende la sede operativa nel comune ove
è stato rilasciato il nulla osta di assunzione.
E' consentito l'uso del mezzo proprio, previo autorizzazione
del legale rappresentante e dichiarazione liberatoria di responsabilità
dell'operatore in missione.
Il trattamento di missione non spetta agli operatori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ad orario parziale che prestano la
loro opera in più Sedi operative per il completamento dell'orario di
lavoro.
Il trattamento economico della trasferta o diaria seguirà la
dinamica salariale dei dipendenti degli Enti Locali.
Le spese di trasporto saranno rimborsate nella stessa misura
prevista dal secondo comma dell'art. 42 del vigente CCNL.
DIRITTO DI INFORMAZIONE
(Art. 1)
Le parti concordano sull'importanza e l'inderogabilità del
diritto di accesso all'informazione.
L'obiettivo dell'informazione è quello di fornire il quadro
conoscitivo delle attività formative, con riferimento ai programmi, agli
investimenti, agli operatori del sistema formativo regionale e alle politiche
attive del mercato del lavoro.
L'Assessorato Regionale del lavoro della Previdenza Sociale
della Formazione Professionale e della Emigrazione alle parti componenti la
Commissione Regionale della Formazione Professionale garantisce una costante e
preventiva informazione nonché copia degli atti amministrativi di carattere
generale, anche su supporto magnetico, riguardanti il sistema formativo
regionale e/o gli operatori.
Per la predisposizione degli atti programmatici, fermo restando
l'autonoma responsabilità dell'Amministrazione Regionale, sulla loro
definizione, I 'Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza Sociale della
Formazione Professionale e della Emigrazione, attua il metodo della
concertazione.
In particolare l'amministrazione regionale fornirà alle parti
componenti la Commissione Regionale della Formazione Professionale informazioni
circa:
- investimenti formativi di sistema;
- programmi comunitari, nazionali e regionali;
- progetti a competenza diversa;
- ricerche, investimenti e convenzioni che riguardano interventi
nel settore;
- piani e proposte di riqualificazione e aggiornamento.
L'informazione è assicurata da parte degli Enti alle
strutture sindacali regionali, provinciali o alle RSA/RSU a seconda che la
stessa investa problematiche aventi refluenze rispettivamente regionali,
provinciali o di CFP, secondo quanto disposto dal comma I dell'Art. 1 del
vigente CCNL di categoria.
In relazione al comma 2 del già citato Art. I del C.C.N.L.
1994/97, che delega alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità
e dei tempi per l'informazione e del confronto si conviene di programmare, in
via ordinaria, incontri tra Enti e QO SS. con periodicità bimestrale tramite
convocazione scritta, su richiesta di almeno una delle parti.
PERMESSI
(Art.39)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del CCNL agli
operatori è concesso, a domanda, un permesso retribuito di durata non inferiore
ad un ora mensili per il ritiro dello stipendio.
Di norma, ai formatori detto permesso viene concesso durante le
ore non coincidenti con l'impegno d'aula.
TRASFERIMENTI
(Art. 41)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 41 del vigente CCNL,
al fine di meglio utilizzare le professionalità degli operatori, è data facoltà
agli Enti, che hanno più di una sede operativa nell'ambito comunale, di poter
trasferire quote (li personale da una unità operativa ad un'altra, mentre per
quanto attiene i trasferimenti di personale tra sedi operative nell'ambito
provinciale gli Enti, procederanno d'intesa con le OO.SS firmatarie del CCNL e
della contrattazione regionale.
Sarà cura degli Enti, qualora il trasferimento comporti aumento
di spesa rispetto al finanziamento decretato dall'Amministrazione Regionale,
chiedere prima del trasferimento medesimo l'autorizzazione all'Assessorato
Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Forni azione Professionale
e dell'Emigrazione.
Nel caso di trasferimento in ambito provinciale o
interprovinciale senza riconoscimento dell'indennità di trasferta di cui al
punto 3 dell'art. 41 del CCNL il tempo impiegato per il trasferimento è
considerato attività lavorativa a tutti gli effetti ed è computato secondo
quanto previsto dal punto D dell'art. 31 del CCNL.
Nel rispetto delle procedure di cui sopra, è data facoltà agli
operatori di avanzare richiesta di trasferimento in ambito provinciale o
interprovinciale sia nello stesso Ente che in Enti diversi. I criteri di
individuazione delle unità di personale soggetto a trasferimento sono i
seguenti:
- professionalità;
- trasferimento a richiesta del dipendente;
- minor distanza dalla residenza e/o domicilio alla nuova sede
di servizio;
- anzianità di servizio nel settore;
- carichi di famiglia.
ASSUNZIONI
(Art.12)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del CCNL 94/97 le
nuove assunzioni avverranno per concertare esigenze quali-quantitative derivanti
dalla programmazione regionale delle attività formative ed esauriti i processi
(li mobilità e di completamento orario a livello territoriale anche tra enti
diversi.
Il rapporto di lavoro
fatte salve le deroghe alle norme
delle leggi vigenti è di norma a tempo indeterminato.
Al fine di arricchire il contenuto metodologico didattico delle
attività formative, le parti concordano sulla necessità di un maggiore costante
rapporto tra il sistema produttivo e dei servizi e il sistema di formazione
professionale. A tal fine l'utilizzo degli esperti per le prestazioni
professionali potrà contribuire a rafforzare tale rapporto e di conseguenza
migliorare il servizio formativo regionale.
Pertanto è data facoltà agli Enti di ricorrere all'utilizzo
degli esperti alle seguenti condizioni:
- la prestazione non può costituire in nessun casa forma
surrettizia di lavoro subordinato;
- gli esperti devono pervenire dal mondo delle imprese dei
servizi, dalle libere professioni, dagli istituti scientifici,universitari e di
ricerca.
Detta provenienza deve essere
debitamente documentata secondo le disposizioni vigenti;
- l'intervento degli esperti deve essere previsto all'interno
dei progetti formativi e può svolgersi anche in copresenza del formatore
titolare delle ore:
- le materie oggetto delle prestazioni professionali devono
essere ad alto contenuto .scientifico-tecnologico e pratico con particolare
riferimento alla professionalità da formare;
- la prestazione professionale degli esperti di norma non può
avere una struttura oraria con carattere ripetitivo e continuativo.
Nel rispetto di quanto previsto dal 4° comma dell'art. I
5 del vigente CCNL, è data facoltà agli Enti, ricorrendone le condizioni, di
assumere personale con un contratto di lavoro a tempo determinato e ove
possibile di privilegiare l'attivazione di rapporto di collaborazione
occasionale e/o coordinata e continuativa.
Con riferimento alla circolare assessoriale n. 10/94, trascorsi
infruttuosamente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di utilizzo di
personale dalle liste di mobilità vigenti al momento, l'Ente potrà assumere
direttamente a tempo determinato, anche se dovrà prioritariamente valutare la
possibilità di attivare rapporti di collaborazione occasionale e/o
continuativa.
Le parti si impegnano a procedere tempestivamente alla
revisione della circolare assessoriale n. 10/94 sopra citata.
MENSA
(Art. 20)
Al personale dipendente che per motivi di servizio ha un orario
di programmato in ore antimeridiane e ore pomeridiane, è riconosciuto un ticket
nella misura di lire 9.000 (novemila) nette per ogni giorno lavorativo.
Il ticket di cui sopra non è corrisposto, fino ad un massimo di
due pomeridiani, al personale dipendente che svolge 36 ore settimanali in cinque
lavorativi.
La spesa è riconosciuta solo se rientrante nei limiti
dell’importo decretato all'Ente.
Detto importo è automaticamente aggiornato a quello percepito
dai lavoratori dipendenti dagli Enti locali.
PARI OPPORTUNITA'
(Art.55)
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 55 del vigente
CCNL, al fine di attivare ulteriori misure idonee per il raggiungimento delle
pari opportunità sono istituiti presso le sedi operative formative (C.F.P.) i
Comitati per le Pari Opportunità (C.P.O.).
I Comitati per le Pari Opportunità sono composti:
- dal Direttore del Centro di Formazione Professionale;
- da tre rappresentanti sindacali dei lavoratori designati dalle
OO.SS. firmatari del vigente CCNL e della contrattazione decentrata
regionale;
- da una rappresentante delle donne eletta direttamente dalle
lavoratrici.
Rientrano nelle competenze dei
Comitati per le Pari Opportunità:
- la verifica e il controllo della corretta applicazione di
quanto previsto dall'art. 55 del vigente CCNL;
- la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE
per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone per rimuovere
comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare
quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo dei corretti
rapporti.
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
E' fatto obbligo agli Enti gestori di provvedere all'adozione
di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione
comunitaria delle norme previste dal Dlgs 626/94 e successive modifiche di tutte
le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti,
tenendo conto, in particolare delle misure atte a garantire la salubrità e
sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione dalle malattie
professionali.
Sarà cura degli Enti gestori sottoporre a visite mediche, con
cadenza almeno quadrimestrale, gli operatori addetti in via continuativa per
l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali o impegnati a svolgere
funzioni a rischio di malattie professionali.
Agli operatori che utilizzano i videoterminali è garantita una
pausa lavorativa di almeno 15 minuti per ogni 120 minuti di applicazione
continuativa. E comunque esclusa la cumulabilità delle pause all'inizio o al
termine dell'orario di lavoro.
AGGIORNAMENTO
(Art. 35)
Le parti convengono sulla necessità di un sistema formativo
regionale rinnovato ed integrato con il sistema scolastico, universitario e
delle imprese, quale strumento capace di fornire crediti formativi spendibili
nel mercato del lavoro.
Le parti firmatarie del presente accordo condividono la
necessità di valorizzare le attuali risorse umane presenti nelle strutture
formative quale elemento imprescindibile di qualsiasi ipotesi di rilancio del
sistema formativo regionale.
Convengono sull'opportunità di concertare tutte le iniziative
di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione degli
operatori del sistema formativo regionale programmante dalla Regione Siciliana a
qualsiasi titolo finanziate.
Concordano sulla necessità di programmare piani pluriennali e
annuali di aggiornamento, di qualificazione', di riqualificazione e di
riconversione degli operatori impegnati nelle azioni formative; tali piani
devono essere collegati e coerenti con la programmazione regionale.
Ritengono che i processi di aggiornamento, qualificazione,
riqualificazione e riconversione devono essere anche mirati a soddisfare le
nuove necessità legate:
- alla trasformazione dei CFP in Centri o Agenzie Formative
Polifunzionali;
- alla istituzione dei Servizi Territoriali di supporto alla
formazione;
- alla domanda di un'utenza diversificata (formazione di base,
post-diploma, post-laurea, fasce deboli, apprendistato, CFL, PIP, borse lavoro,
formazione continua, percorsi integrati scuola-formazione,
università-formazione, ecc..);
- alla istituzione delle figure professionali previste dal
vigente CCNL
- alle nuove figure professionali emergenti che vengono fuori da
esigenze connesse alla formazione continua
Si
impegnano a definire, entro la fine di ogni anno formativo, modalità, figure
professionali e quote di personale che saranno avviate in azioni di
aggiornamento, e/o qualificazione, e/o riqualificazione, e/o
riconversione.
PASSAGGI DI LIVELLO
(Art.27)
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del vigente CCNL e
di quanto stabilito in sede di contrattazione regionale gli Enti, prima di
instaurare nuovi rapporti di lavoro, avranno cura di verificare se fra il
proprio personale sono presenti le figure professionali di cui
necessitano.
Qualora alla verifica dovesse risultare che nessun operatore è
in possesso della nuova professionalità necessaria per ricoprire le mansioni,
gli Enti potranno instaurare nuovi rapporti di lavoro.
Nel caso in cui dalla verifica dovessero risultare presenti
all'interno degli Enti le nuove professionalità richieste, gli stessi potranno
attivare, nel rispetto dcll'art.27 del vigente CCNL e dei requisiti di accesso
nei livelli funzionali previsti dalle declaratorie dei profili professionali,
passaggI di livello al IJ, III, IV, V, V/B, V/C, VI, VIB.
A parità di titoli avranno diritto al passaggio di livello gli
operatori che:
- hanno già svolto le funzioni nell'ambito di attività fonnativa
finanziata dalla regione e/o dall'unione europea. I periodi trascorsi iii
posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la
valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al
presente articolo;
- sono forniti di titolo di studio coiigruo al nuovo livello
funzionale da ricoprire;
- sono in possesso di qualificlie e/o specializzazioni e/o
crediti formativi rilasciati da organismi pubblici, imprese, enti di formazione
finanziati dalla regione e/o riconosciuti dalla legislazione nazionale congrui
al nuovo livello funzionale da ricoprire. Per quanto riguarda i crediti
formativi rilasciati dalle imprese, gli stessi dovranno essere debitamente
documentati;
- hanno maggiore anzianità di servizio nel settore.
Le parti concordano che gli operatori, in possesso dei
requisiti (titoli, qualiliche professionali e crediti formativi), al fine di
poter esercitare in via sperimentale le funzioni articolate previste dal
contratto, possono utilizzare almeno 150 ore del proprio monte ore annuo
lavorativo. Tale sperimentazione, funzionale alla progressiva trasformazione dei
CFP in Centri o Agenzie polifunzionali, costituisce requisito per l'accesso al
fondo incentivi e credito formativo per l'inquadramento nelle fasce retributive
differenziate.
In sede di Commissione Regionale per la Formazione
Professionale saranno definiti, con riferimento alla complessità organizzativa
degli Enti, i criteri per l'individuazione delle quote di personale da avviare
nelle nuove funzioni.
Sarà cura degli Enti comunicare tempestivamente alle 00.55.
firmatarie del vigente CCNL e della Contrattazione decentrata regionale i
passaggi di livello effettuati.
Avverso la errata applicazione delle norme previste dall'art.
27 del vigente CCNL e dal presente articolo, le 0O.SS. entro e non oltre 30
giorni dalla comunicazione effettuata dagli enti potranno avanzare ricorso alla
Commissione Regionale della Formazione Professionale.
Entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso la Commissione
Regionale della Formazione professionale dovrà esaminare i ricorsi e comunicarne
l'esito agli interessati.
La presentazione del ricorso sospende gli effetti economici e
norniativi previsti dal passaggio di livello effettuato.
Le parti concordano che le figure professionali che nelle
declaratorie trovano riferimento nei punti:
1.1.4 responsabile servizi e prevenzione sicurezza liv.
V/A,
2.2.1 responsabile gestione amministrativa del personale
liv. V/A
2.2.2 responsabile contabilità generale - rendicontazione
liv. V/A,
1.2.1 tecnico di gestione reti informatizzate liv.
V/A,
sono figure uniche di Ente a livello provinciale o territoriale
con autonomia finanziaria, e con un volume di attività formativa superiore a
10.000 (diecimila) ore.
Per quanto riguarda le figure professionali che nelle
declaratorie trovano riferimento nei punti:
3.3.4 responsabile progettazione e gestione reti
infomatizzate liv VI/A,
4.2.1 direttore amministrativo - organizzativo liv.
VJ/B,
4.2.2 direttore del personale liv. VI/D.
4.2.3 direttore ricerca e sviluppo liv VIIB,
3.3.3 responsabile valutazione e processi formativi liv.
VI/13 sono figure di Ente a livello regionale.
Gli Enti a livello regionale con volume di attività formativa
superiore a 30.000 (trentamila) ore e che operano in almeno tre province possono
attivare una unità per figura professionale; gli Enti a livello regionale con
volume di attività formativa superiore a 120.000 (centoventimila) ore e che
operano in almeno sette province possono attivare due unità per figura
professionale.
Per quanto riguarda le figure professionali che trovano
riferimento nei punti; 4.1.1 direttore di centro polifunzionale liv VI/A e 4.2.1
direttore di centro polifunzionale VI/B le parti concordano che trattasi di
figure uniche a livello di centro. Le modalità di inquadramento nella fascia "A"
o "B" fermo restando quanto previsto dal punto D2 dell'art 18 del vigente CCNL,
verranno determinate in sede di Commissione Regionale della Formazione
Professionale entro il 30/09/98.
Per quanto riguarda la figura professionale che trova
riferimento nel punto 4.3.1 Direttore Regionale liv VII è figura unica a livello
regionale di Ente.
E' data facoltà agli Enti di ricorrere a forme di
convenzionamento esterno per l'affidamento di lavori ausiliari, tecnici, ed
amministrativi strettamente connessi allo svolgimento dell'attività
formativa.
E' fatto obbligo agli Enti, prima di procedere alle forme di
convenzionamento esterne di cui sopra, di utilizzare, nel rispetto della
professionalità, tutto il personale a tempo pieno.
Le parti concordano altresì che l'eventuale instaurazione di
nuovi rapporti di lavoro, i passaggi di livello e l'affidamento di lavori in
convenzione, come sopra previsto, non potranno comportare nessun onere
aggiuntivo per l'Amministrazione regionale rispetto al finanziamento
decretato.
Eventuali ulteriori problemi interpretativi relativa alla norma
contrattuale sono devolute in sede di commissione regionale F.P.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)
(Art 53)
Fatto salvo quanto previsto dall'art.53 de! vigente CCNL, è
riconosciuto il diritto del lavoratore all'accertamento dell'esatto computo
della propria quota di TFR accantonata. A richiesta dell'interessato, l'Ente,
nei casi di dubbio o di contestazione, è tenuto a dame esaurienti
spiegazioni.
Su richiesta, sarà fornita, alle 00.SS. copia delle condizioni
generali di polizza stipulata per
l'accantonamento del T.F.R..
STRUTTURE OPERATIVE FORMATIVE
(Centro Formazione Polifunzionali - Sede provinciale c/o
regionale di Ente)
(Art. 7)
Le parti firmatarie del vigente CCNL e della contrattazione
decentrata regionale concordano che:
- per favorire la progressiva evoluzione delle attuali strutture
formative verso modelli Polifunzionali e/o agenziali;
- per attivare le azioni ed i servizi formativi previsti
dall'art.7 del vigente CCNL;
- per sopperire alle eventuale nuove esigenze quali-quantitative
di personale;
- per meglio ottimizzare l'impiego delle professionalità
presenti nel settore;
e’ data facoltà agli Enti,
di intesa con le 00.55., attraverso l'istituto del comando, di utilizzare nelle
proprie sedi provinciali e/o regionali unità di personale proveniente dalle sedi
formative periferiche.
Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui sopra, nel
rispetto delle modalità previste dal vigente CCNL, è consentito altresì agli
Enti di attivare processi di mobilità anche tra Enti diversi.
Resta inteso tra le parti che l'attivazione dell'istituto del;
comando e/o l'accensione dei processi di mobilità professionale come sopra
previsti non potranno comportare nessun onere aggiuntivo alla regione rispetto
al finanziamento decretato all'Ente nell'ambito regionale.
Le Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL, le Organizzazioni
degli Enti CONFAP CENFOP INTEREFOP e l’Amministrazione Regionale concordano,
fermo restando l’applicazione del punto 2 del protocollo di intesa del 24
settembre 1997, che eventuali economie di gestione della voce personale, con
decorrenza dall'Attività Formativa 1998/99, saranno destinate prioritariamente
al pagamento degli arretrati contrattuali ed alle pendenze contrattuali a
qualsiasi titolo dovute.
Il presente accordo è parte integrante del verbale della
contrattazione decentrata e verrà inserito nella circolare di gestione da
emanare.
DA ATTIVARE CON CIRCOLARE ASSESSORIALE Dl GESTIONE A.F.
98/99
- Trasporti
Per gli allievi residenti nel comune dove è sita la sede di
svolgimento del corso è ammesso il rimborso delle spese per l'abbonamento ai
mezzi di trasporto pubblico urbano. Per gli allievi non residenti é ammesso il
rimborso degli abbonamenti urbano ed extraurbano fino alla concorrenza del
limite massimo di spesa di L.100.000 mensile
- Materiale didattico individuale
Agli allievi verrà fornito il materiale didattico
individuale necessario in forma di comodato d'uso gratuito al fine di poter
riutilizzare lo stesso materiale, ove possibile, per almeno un biennio
- Esami finali
Le ore destinate all'espletamento degli esami finali devono
essere comprese all’interno della durata prevista per il corso. Ai componenti le
commissioni di esame viene erogato un gettone di presenza giornaliero pari al
L.20.000.
- Personale
In relazione a
quanto stabilito nel protocollo d’intesa del 30/09/98, al fine di poter
verificare i diritti quali-quantitative del personale da accompagnare al
prepensionamento, gli Enti avranno cura di richiedere agli operatori che hanno
superato il 50 anno di età una dichiarazione di atto notorio dalla quale si
evince, in relazione ai contributi versati, che lo stesso non ha maturato il
diritto all'immediato godimento della pensione di anzianità. Gli operatori per i
quali risulterà accertato il diritto al godimento della pensione non potranno
essere mantenuti in servizio e, in ogni caso l'Amministrazione Regionale non ile
riconoscerà la relativa spesa.
Gli operatori a tempo indeterminato che svolgono attività di
lavoro autonomo e/o (di libera professione e comunque qualsiasi altra attività
lavorativa e/o imprenditoriale dovranno optare per la trasformazione del proprio
rapporto di lavoro a part- time dichiarato o a prestazione coordinata e
continuativa.
Non saranno riconosciute le spese sostenute dagli Enti per
effetto di esoneri dalla docenza frontale se non per quelli previsti dal vigente
CCNL e/o dalla contrattazione decentrata e/o dall’applicazione del
protocollo.
Contestualmente alla attivazione delle nuove figure di sistema
saranno revocate le circolari che autorizzano gli U.P.L.M.0. rilasciare esoneri
per coordinamenti didattici a partire dal 99/2000.
APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL
27/0511997
L'Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale,
della Formazione Professionale e della Emigrazione, i Rappresentanti degli Enti
CENFOP,CONFAP, INTEREFOP e le 00.SS. Confederali e di Categoria CGIL, CISL, UIL
in attuazione del protocollo di intesa del 27/05/1997, a titolo sperimentale ed
al fine di valorizzare le figure dei formatori riqualificati, convengono sul
seguente percorso integrato
- i servizi informativi e di orientamento professionale e al
mercato del lavoro, analisi dei bisogni formativi e progettazione integrazione
dei disabili saranno attivati presso gli Enti che siano dotati di strutture
regionali che ne assicurino l’attuazione presso le sedi territoriali.
Detti servizi saranno attivati inoltre, presso gli Enti
privi di strutture regionali, a livello provinciale e con un volume di attività
formativa che sarà determinata in sede di Commissione Regionale per la ~
Formazione Professionale (C.R.F.P.);
- le unità di formatori da destinare alle sedi dei servizi di
cui al punto a) saranno determinate in sede di C.R.F.P.;
- l'impegno orario settimanale dei formatori utilizzati nei
servizi di cui al punto a) sarà così articolato:
11 + 7 nelle attività corsuali18 nelle attività di che trattasi.
Le ore di docenza rimaste libere saranno, d'intesa tra gli Enti
interessati e le O0.SS firmatarie del vigente CCNL 1994/97 e della
contrattazione decentrata competente per territorio, assegnate in via
provvisoria e fino al termine della sperimentazione dei servizi di cui al punto
a), secondo le seguenti priorità:
- ai formatori con contratto a tempo pieno e con un impegno
orario settimanale inferiore a 22 ore nel rispetto delle professionalità,
- ai formatori ad orario parziale nel rispetto della normativa
vigente del CCNL e di quanto già stabilito in sede di contrattazione
decentrata;
- ai formatori impegnati nei servizi di cui al punto a) e che
non siano già inquadrati v al VB sarà corrisposto mensilmente un incentivo da
determinarsi in sede C.R.F.P.
A conclusione della sperimentazione, che corrisponderà con
la fine dell'anno formativo 1999/2000, i formatori che continueranno a svolgere
le mansioni saranno inquadrati nel livello economico previsto dal CCNL; previa
contrattazione tra le parti firmatarie del presente accordo;
- in presenza di specifiche richieste di personale riqualificato
da parte degli Enti ~ locali per l'istituzione e/o il potenziamento dei servizi
di cui al punto a) e previsti ~ dalla L.R. 36/90 e sue successive modifiche ed
integrazioni la C.R.F.P. fisserà i criteri di individuazione delle unità di
personale. Modalità e forme di utilizzazione di detto personale saranno
stabilite con apposito protocollo tra le parti;
- per l'attivazione dei servizi di cui al punto a) l'Agenzia
Regionale per l'impiego, d'intesa con i CIAPI di Palermo e Priolo e le
associazioni degli Enti CONFAP, CENFOP ed INTEREFOP, predisporrà il progetto
esecutivo. Detto progetto sarà sottoposto all’approvazione del C R F P.
- al fine di attivare una rete di servizi differenziati ma
complementari e con procedure e dispositivi di raccordo, si conviene che gli
aspetti organizzativi e di coordinamento vengano svolti dal CIAPI di Palermo per
la Sicilia occidentale e dal CIAPI di Priolo per la Sicilia orientale;
h) I CIAPI di Palermo e Priolo, sentiti gli Enti,
con cadenza semestrale, relazioneranno sull’andamento dei servizi, sia sotto il
profilo dell'efficacia che dell'efficienza, alla C.R.F.P., allargata al
Direttore dell'Agenzia Regionale per l'impiego o suo delegato;
i) al termine della sperimentazione, valutati i risultati
raggiunti, le parti concordano di affidare ad una autorità unica regionale il
governo dei servizi di cui al punto a). Al fine di facilitare il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal progetto di cui al punto ~ possono, d'intesa tra le
parti, essere apportate modifiche e integrazioni.